
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per
l’Istruzione
Ufficio per l’integrazione
degli alunni stranieri
Linee
guida
per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri
Febbraio 2006
I parte - Il
contesto
1.
Lo scenario
2.
Italia: la scelta dell’educazione interculturale
3.
La normativa come risorsa
II parte
- Indicazioni operative
1.
Una equilibrata distribuzione della presenza degli
alunni stranieri
2.
Come accogliere gli alunni stranieri nella scuola
3.
Percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo
del I ciclo di istruzione
4.
L’insegnamento dell’italiano e altri apprendimenti
linguistici
5.
L’orientamento
6.
I mediatori linguistici e culturali a scuola
7.
La formazione del personale scolastico
8.
La valutazione
9.
Libri di testo, biblioteche, materiali didattici
Normativa
di riferimento
Nota di
approfondimento
Premessa
L’obiettivo
del presente documento è di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul
piano culturale ed educativo, di individuare alcuni punti fermi sul piano
normativo e di dare alcuni suggerimenti di carattere organizzativo e didattico
al fine di favorire l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa, ferma
restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la loro responsabilità in
materia, nel quadro della legislazione vigente.
Nel giugno del 2004 è stato
istituito l’Ufficio per l’integrazione degli alunni stranieri presso la
Direzione generale per lo studente al fine di sostenere, potenziare e
coordinare gli interventi a sostegno dell’accoglienza e dell’integrazione.
Tale Ufficio si avvale della
collaborazione e del supporto di un apposito Gruppo di lavoro, istituito nel
settembre del 2004, composto da docenti e dirigenti scolastici, da dirigenti
del Ministero, da rappresentanti di istituzioni scientifiche, università e
associazioni. I risultati del Gruppo nazionale di lavoro sono oggetto di
riflessione e di approfondimento nell’ambito delle conferenze di servizio con i
referenti regionali e provinciali, allo scopo di stabilire un interscambio
continuo e di dare evidenza alle istanze e alle esigenze del territorio.
Il documento che presentiamo è stato elaborato dal Gruppo nazionale, che ha tenuto conto delle esperienze e sollecitazioni fatte dalle scuole, dai Centri interculturali, del confronto con i Referenti degli Uffici scolastici regionali e delle indicazioni scaturite dalle indagini condotte dal Ministero sulla presenza e sul rendimento scolastico degli alunni stranieri.
La
collaborazione tra
Inoltre ci si è avvalsi dei risultati della Ricerca sulla condizione dei minori stranieri in Italia (anno 2004), curata dall’I.S.MU. (Iniziative e Studi sulla multietnicità) per conto del Ministero, che ha analizzato e messo a confronto i risultati di quasi cento indagini italiane sul tema.
L’aumento progressivo, negli ultimi anni, del numero di alunni stranieri rappresenta un dato di grande rilevanza che chiama in causa le scuole italiane e, in particolare, la loro capacità di accoglienza ed integrazione.
Si
tratta di un fenomeno che, pur di
notevole complessità, può costituire uno stimolo e una risorsa nella
progettazione dei percorsi formativi delle nuove generazioni. L’azione della
scuola deve tendere a valorizzare tutta la ricchezza di esperienze e
riflessioni compiute in questi anni.
La consapevolezza del patrimonio di civiltà
europea, l’incontro aperto con altre culture e modelli di vita, la garanzia per
tutti i cittadini, italiani e non, di acquisire nelle nostre scuole una reale
esperienza di apprendimento e di inclusione sociale, sono obiettivi a cui le
istituzioni scolastiche devono mirare con il concorso e la collaborazione dei
soggetti educativi presenti sul territorio: famiglie, enti locali, università,
associazioni, istituzioni a vario titolo interessate.
Abbiamo
a disposizione un patrimonio ricco e variegato di esperienze, progetti
didattici e strumenti di lavoro che l’Ufficio integrazione alunni stranieri si
propone di far conoscere a tutte le scuole. A questo proposito è importante
segnalare che è stato stipulato, il 22 giugno 2005, un Protocollo
d’Intesa tra il MIUR e l’Opera Nomadi per la tutela dei minori zingari, nomadi
e viaggianti.
I
risultati delle indagini nazionali del MIUR sulla presenza di alunni stranieri
e sul successo scolastico e la qualità dei percorsi di integrazione, e del
confronto avviato nei seminari nazionali di Bari (4 febbraio 2005) e di Brescia
(23/24 novembre 2005),,
hanno portato all’individuazione di realtà territoriali rappresentative di temi e modelli generali. In particolare sono
state indicate due grandi tematiche da studiare in profondità: le scuole ad
altissima presenza di alunni stranieri, in città e quartieri con problemi di
disagio sociale; gli studenti stranieri delle scuole superiori, presenti in
gran numero negli Istituti tecnici e professionali.
L’obiettivo di tali approfondimenti
è di esaminare e approfondire le situazioni problematiche e particolarmente
complesse, individuando i percorsi di integrazione più idonei e opportunamente
supportati e monitorati da esperti, con il metodo della ricerca-azione. Nel
contempo si intende monitorare, attraverso la rete dei referenti, gli
interventi previsti in attuazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro
del comparto scuola - 2002/2005, art. 9 - per le scuole collocate in aree a
rischio e a forte processo immigratorio e produrre strumenti e materiali
didattici facilitati da mettere a disposizione delle scuole.
I parte - Il
contesto
L’attuale
scenario internazionale è caratterizzato dall’interdipendenza delle economie e
dall’intensità degli scambi a tutti i livelli, dalla rapidità dell’informazione
e dei progressi scientifici e tecnologici, dalla globalizzazione delle merci e
dei consumi, dalle migrazioni e dalla mobilità delle persone tra continenti e
paesi. Secondo le stime delle Nazioni Unite, gli immigrati nel mondo sono oggi
quasi 180 milioni. Tutti i Paesi hanno tentato di rispondere all’immigrazione
formulando specifici progetti sociali.
Il fenomeno dell’immigrazione è considerato un elemento
costitutivo delle nostre società nelle quali sono sempre più numerosi gli individui appartenenti a diverse
culture. L’integrazione piena degli
immigrati nella società di accoglienza è un obiettivo fondamentale e, in questo processo, il ruolo della scuola è
primario. Tale integrazione è oggi comunemente intesa come un processo bidirezionale,
che prevede diritti e doveri tanto per gli immigrati quanto per la società che
li accoglie.
Questo risulta vero sia nei Paesi in cui il fenomeno
dell’immigrazione si è verificato più recentemente, come in Italia, sia in
altri Paesi, invece, di più lunga e consolidata esperienza, in cui sono state
già adottate e praticate specifiche politiche di integrazione.
I diversi modelli di integrazione oggi presenti in Europa costituiscono
la più concreta testimonianza di quanto complesso sia l’obiettivo
dell’integrazione. La realtà attuale mostra come non esista una sola risposta
alla domanda “Quale è il modo migliore per garantire l’integrazione?”
Secondo
la più recente indagine della Commissione europea, condotta da Eurydice, L’Integrazione
scolastica dei bambini immigrati in Europa, Bruxelles, giugno 2004,
la maggior parte dei Paesi ha introdotto varie misure di sostegno per aiutare
gli alunni e le famiglie immigrate; in particolare le misure di sostegno
linguistico sono di gran lunga quelle più diffuse.
2.
Italia: la scelta
dell’educazione interculturale
I minori stranieri, come quelli italiani, sono innanzitutto
“persone” e, in quanto tali, titolari di
diritti e doveri che prescindono dalla loro origine nazionale.
La
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), infatti,
all’art. 2 afferma che: “Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di opinione politica o di
altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione.”; principi confermati dalla Convenzione sui diritti
dell’infanzia del 1989 (ratificata dall’Italia nel 1991), la quale all’art. 2 ribadisce: “Gli Stati parte si
impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a
garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza
distinzione di razza, di colore, di sesso,
di lingua,
di religione, di opinione pubblica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o
rappresentanti legali, dalla loro
origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla
loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”
Si tratta di Dichiarazioni che l’Italia ha fatto proprie, le quali valgono sul nostro territorio e costituiscono un punto fermo per le politiche e gli interventi che sono rivolti o che coinvolgono bambini, ragazzi, adolescenti di ogni provenienza.
Vanno
fatte due considerazioni per capire la situazione italiana. Esse hanno
rilevanza sulle strategie educative da adottare e anche sulla percezione che di
questo fenomeno hanno gli insegnanti, le famiglie e l’opinione pubblica in
generale.
La prima è che la presenza di alunni stranieri è molto
disomogenea e differenziata sul territorio nazionale. La concentrazione di
alunni stranieri è molto più elevata nelle aree del Centro e del Nord del
Paese, in particolare nel Nord-Est ed investe non solo le grandi città, ma
anche i piccoli centri. La seconda considerazione relativa alla realtà italiana
è che il cambiamento è stato rapidissimo. Nel triennio 2004/2006 l’incremento
di alunni con cittadinanza non italiana è stato mediamente di circa 60 mila
unità all’anno, portando, nell’anno in corso (2005/2006), il totale degli
alunni stranieri oltre le 400 mila unità; con un’incidenza, rispetto alla
popolazione scolastica complessiva, di circa il 5%. I dati statistici a
disposizione segnalano una crescita della presenza di studenti stranieri nella
scuola secondaria superiore, con una tendenza verso gli istituti tecnici e
professionali. Si evidenzia la necessità di porre sotto osservazione questo
livello di istruzione seguendo sia i processi di scelta, che i livelli di
riuscita e il successivo inserimento nell’università o nel lavoro.
I dati ci segnalano anche situazioni
di concentrazione di alunni stranieri in singole scuole o territori. E’ questa
una realtà dinamica che pone problemi che non sono né da sottovalutare, né da
drammatizzare, ma che vanno realisticamente affrontati nel confronto con le
politiche educative di altri Paesi.
L’Italia sta passando dalla prima
fase, nella quale la scuola si è trovata ad affrontare il fenomeno come
emergenza, ad una fase di valutazione delle esperienze già realizzate e di
programmazione degli interventi. La presenza di alunni stranieri è un dato
strutturale e riguarda tutto il sistema scolastico. E’ necessario, dunque,
individuare le migliori pratiche e disseminarle nel rispetto del Piano
dell’offerta formativa (POF) e dell’autonomia scolastica, d’intesa con gli Enti
locali e gli altri soggetti che sul territorio interagiscono per
l’integrazione.
L’Italia ha scelto la piena
integrazione di tutti nella scuola e l’educazione interculturale come suo
orizzonte culturale (Circolare ministeriale del 26 luglio 1990, n. 205, La
scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione interculturale;
Circolare ministeriale del 2 marzo 1994, n. 73, Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale della scuola e art. 36 della Legge 40/98, non modificato dalla Legge 189/02).
Si sta delineando in Italia una
scuola delle cittadinanze, europea nel suo orizzonte, radicata nell’identità
nazionale, capace di valorizzare le tante identità locali e, nel contempo, di far dialogare la molteplicità
delle culture entro una cornice di valori condivisi.
Al di là delle buone pratiche e
delle singole iniziative di accoglienza e di integrazione, occorrono tuttavia
un impegno organico e un’azione strutturale capaci di sostenere l’intero
sistema formativo nazionale.
L’educazione interculturale
costituisce lo sfondo da cui prende avvio la specificità di percorsi formativi
rivolti ad alunni stranieri, nel contesto di attività che devono connotare
l’azione educativa nei confronti di tutti. La scuola infatti è un luogo
centrale per la costruzione e condivisione di regole comuni, in quanto può
agire attivando una pratica di vita quotidiana che si richiami al rispetto
delle forme democratiche di convivenza e, soprattutto, può trasmettere le
conoscenze storiche, sociali, giuridiche ed economiche che sono saperi
indispensabili nella formazione della cittadinanza societaria.
L’educazione interculturale rifiuta
sia la logica dell’assimilazione, sia la costruzione ed il rafforzamento di
comunità etniche chiuse ed è orientata a favorire il confronto, il dialogo, il
reciproco arricchimento entro la convivenza delle differenze.
3. La normativa come risorsa
Nel
tempo sono state emanate diverse norme che rappresentano oggi una preziosa
risorsa. Ad esse è necessario far riferimento per andare incontro alle necessità
degli alunni stranieri e delle loro famiglie
- nel contesto delle aspirazioni
educative della totalità degli allievi - con l’obiettivo di individuare
strategie operative comuni in collaborazione con le diverse istituzioni,
associazioni e agenzie educative del territorio.
La
tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte
normativa nella legge sull’immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998 e nel decreto
legislativo del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” che
riunisce e coordina gli interventi in favore dell’accoglienza e integrazione
degli immigrati, ponendo particolare attenzione all’integrazione scolastica. La
legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cd. Bossi/Fini) ha confermato le procedure di
accoglienza degli alunni stranieri a scuola.
Attualmente
il quadro normativo, imperniato sull’autonomia delle istituzioni scolastiche,
con D.P.R. n. 275/99, rappresenta lo strumento principale per affrontare tutti
gli aspetti, come quello dell’integrazione degli stranieri, che richiedono la
costruzione di appropriate e specifiche soluzioni.
La
legge di riforma dell’ordinamento scolastico, n. 53/2003, contiene elementi
idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per
la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno
studente.
Il Decreto Legislativo n. 76/2005 relativo al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nel riprendere ed ampliare il concetto di obbligo formativo (art. 68 Legge 144/99), individua i destinatari in “tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato” (comma 6 dell’art. 1).
Il crescente aumento del numero di alunni stranieri nelle scuole ha fatto sì che già nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Comparto Scuola del 1999 (artt. 5 e 29) venissero previste azioni atte a sostenere l’azione del personale docente impegnato a favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi. (CC.MM. 155 del 26.10.2001e 106 del 27.9.2002)
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola 2002/05, all’art. 9, “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” ha collocato in un’unica previsione normativa le situazioni territoriali relative alle aree a rischio e a forte processo immigratorio, ha ricompreso in un quadro contrattuale unitario gli obiettivi di lotta all’emarginazione scolastica, ha trasferito alcune competenze dagli Uffici centrali a quelli regionali, ha prefigurato specifiche modalità di raccordo e di collaborazione tra le istituzioni scolastiche.
In
presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera,
si ritiene proficua un’equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso
un’intesa tra scuole e reti di scuole e una mirata collaborazione con gli enti
locali, avendo come riferimento normativo l’art. 7 del D.P.R. 275/1999.
La
costruzione di reti e coordinamenti è rilevante non solo ai fini della
distribuzione, ma più in generale per la costruzione di un’offerta formativa
che riduca le disuguaglianze e i rischi di esclusione sociale per tutti.
Nell’ambito
delle singole scuole, l’orientamento più diffuso è di favorire l’eterogeneità
delle cittadinanze nella composizione delle classi, piuttosto che formare
classi omogenee per provenienza territoriale o religiosa degli stranieri.
Specifiche
esigenze didattiche possono richiedere la formazione temporanea di gruppi omogenei.
E’
importante che in ciascuna fase ci sia il coinvolgimento dei genitori e delle
famiglie, sia italiane che straniere, anche in forma associata, al fine di
promuovere scelte consapevoli e responsabili.
2.
Come accogliere gli alunni stranieri nella scuola
In questo paragrafo si tratterà di vari aspetti che riguardano il primo contatto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica.
Con il termine accoglienza ci si riferisce all’insieme degli
adempimenti e dei provvedimenti attraverso i quali viene formalizzato il
rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica. Gli ambiti
entro cui tale rapporto si sviluppa attengono a tre aree distinte:
A.
Area amministrativa;
B.
Area comunicativo-relazionale;
C.
Area educativo-didattica.
·
L’iscrizione
L’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (art. 68 della Legge 17 maggio
1999, n. 144, ripreso nell’art. 2 della Legge n. 53/2003 e nell’art..1 del
Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 relativi al diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori
stranieri che abbiano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità
della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio
1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). Le iscrizioni, pertanto, possono
essere richieste in qualsiasi momento dell’anno scolastico (D.P.R. n. 394/99,
art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del
28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 93).
Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione
di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione.
L'iscrizione
con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di
studio delle scuole di ogni ordine e grado. (art. 45 del D.P.R. n. 394/99).
L´iscrizione
scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione
della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori.
E’ necessario, sin
dall’iscrizione, una chiara ricognizione del pregresso scolastico dell’alunno
per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la
definizione del suo percorso formativo.
·
La documentazione
All’atto dell’iscrizione, devono essere richiesti i documenti
appresso elencati e compilata la domanda di iscrizione predisposta
dall’istituto.
Permesso
di soggiorno e documenti anagrafici
Il permesso di soggiorno viene rilasciato direttamente all’alunno straniero che abbia compiuto il 14° anno d’età, in caso contrario ad uno dei due genitori. Nell’attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il dirigente scolastico accetterà la ricevuta della Questura attestante la richiesta.
Per i documenti anagrafici (carta di identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di cittadinanza) la recente normativa estende ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, il diritto all’autocertificazione (Leggi n. 15/68 e n. 127/97, D.P.R. n. 403/98), fermo restando il dovere di esibire il documento di riferimento, se richiesto e se reperibile agli atti di uffici italiani.
In caso di
eventuale discrepanza tra le informazioni contenute nell’autocertificazione e
documenti di riferimento, oppure tra i dati di due documentazioni distinte – di
per sé valide – (ad es. per quanto concerne i dati anagrafici), potranno essere
ritenuti validi i dati del permesso di soggiorno.
In mancanza
dei documenti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la
posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio di un diritto-dovere riconosciuto.
Il contenuto delle norme citate nel precedente paragrafo esclude che vi sia un
obbligo da parte degli operatori scolastici di denunciare la condizione
di soggiorno irregolare degli alunni che stanno frequentando la scuola e,
quindi, esercitano un diritto riconosciuto dalla legge.
Qualora la
scuola riscontri il caso di minori stranieri “non accompagnati” (ossia che
risultino abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente
responsabili della loro tutela) deve darne subito segnalazione all’autorità
pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di
rimpatrio assistito (art. 32 del D.L.vo. n. 286/98).
Per quanto
concerne l’accertamento della cittadinanza dell’alunno, si ricorda che, secondo
la normativa in vigore nel nostro Paese, chi nasce in Italia da genitori
stranieri acquisisce la cittadinanza dei genitori. Si segnala, altresì, che i
figli di coppie miste possono avere doppia cittadinanza.
Documenti
sanitari
Il documento attestante le vaccinazioni obbligatorie effettuate deve essere tradotto in italiano. Di recente è stato chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale, o non statali, sono tenuti ad accertare se sono state praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione.
Se il minore ne è privo, la famiglia può rivolgersi ai servizi sanitari perché rilevino la situazione vaccinale ed eseguano l’intervento sanitario eventualmente necessario.
In ogni caso, la mancanza di vaccinazioni non può precludere l’ingresso a scuola, né la regolare frequenza. Se il minore non è vaccinato e la famiglia dichiara di non volerlo vaccinare, il Capo d’istituto comunica la circostanza alla ASL di competenza (Circolare Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione del 23 settembre 1998).
E’
stato, infatti, di recente chiarito che i dirigenti degli istituti di istruzione statale o non
statale sono tenuti ad accertare se siano state praticate agli alunni le
vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa
certificazione.
Documenti
scolastici
E’
richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d´origine, o la
dichiarazione del genitore dell’alunno o di chi ha la responsabilità del
minore, attestante la classe e il tipo d´istituto frequentato. Il
dirigente scolastico, per le informazioni e le conferme del caso, può prendere
contatto con l´autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una
dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell’alunno. Il documento scolastico - qualora redatto in una
lingua non facilmente comprensibile nel nostro Paese, può essere tradotto da
traduttori ufficiali accreditati presso il tribunale.
La gestione dell’accoglienza implica all’interno dell’istituto un lavoro costante di formazione del personale, attraverso gli strumenti che la scuola nella sua autonomia riterrà di adottare. Potrebbe essere utile, come risulta da molte esperienze, una commissione di lavoro formata da un gruppo ristretto di docenti
I genitori sono la risorsa fondamentale per il raggiungimento
del successo scolastico: pertanto le
diverse culture di appartenenza richiedono alla scuola di individuare gli
strumenti migliori di dialogo. Di particolare importanza risulta la capacità
della scuola di facilitare la comunicazione con la famiglia dell’alunno,
prestando attenzione anche agli aspetti non verbali, facendo ricorso, ove
possibile a mediatori culturali o ad interpreti, per superare le difficoltà
linguistiche ed anche per facilitare la comprensione delle scelte educative
della scuola. Utile a tal proposito potrebbe essere un foglio informativo,
tradotto nelle diverse lingue, che spieghi l’organizzazione della scuola e le
diverse opzioni educative; riporti il calendario degli incontri scuola-famiglia
ed una breve sintesi delle modalità di valutazione delle competenze.
Rileviamo altresì l’importanza del ruolo facilitatore vicendevole
che le famiglie possono svolgere, l’una a supporto delle altre, come dimostrano
alcune esperienze significative in atto.
Per l’approfondimento e la rilevazione dei dati relativi al bambino straniero ed alla sua famiglia è opportuno fissare un incontro successivo all’iscrizione. Risulta utile a tal proposito che la scuola, attraverso la commissione accoglienza o intercultura, si doti di una traccia tipo per lo svolgimento di questo colloquio che sia utile a comunicare informazioni sull’organizzazione della scuola, sulle modalità di rapporto scuola-famiglia che faciliti la raccolta di informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica dell’alunno, nonché sulle aspirazioni educative della famiglia.
La presenza del mediatore culturale, ove necessaria, potrà contribuire a creare un clima sereno di comunicazione reale. Sarà importante – in ogni caso – mantenere un atteggiamento di estremo rispetto ad evitare un approccio che possa essere frainteso come invasivo.
Il primo colloquio, fondamentale per un sereno e proficuo ingresso dell’alunno a scuola, va preparato coinvolgendo tutti i soggetti interessati.
E’ utile riuscire ad accertare
alcuni livelli di competenze ed abilità per definire l’assegnazione alla
classe. Rimane però fondamentale il criterio generale di inserire l’alunno
secondo l’età anagrafica (art. 45 del D.P.R. 394/99). Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione
ai benefici che potrebbero apportare e
sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate caso per caso dalle
istituzioni scolastiche.
Per un pieno inserimento è necessario che l’alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l’apprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studio personalizzato. L’immersione, in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni, facilita l’apprendimento del linguaggio funzionale.
Il decreto legislativo n.
226/2005, relativo al II ciclo, all’art. 1, comma 12, introduce
nell’ordinamento italiano l’obbligo del conseguimento del titolo di scuola
secondaria di I grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel
secondo ciclo: “Al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento
dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione”.
Al fine di garantire il proseguimento dell’iter formativo dell’alunno
straniero, sarà cura delle Istituzioni scolastiche realizzare percorsi idonei
all’acquisizione di tale titolo, come previsto dal decreto legislativo n. 76/2005,
relativo al diritto-dovere, all’ art. 4, comma 2: “Nell'ambito della
programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole
regioni, le scuole secondarie di primo grado possono organizzare, in raccordo
con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo
ciclo ed i servizi territoriali previsti dalle regioni stesse, iniziative di
orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche ad integrazione con altri
sistemi.”
Per offrire risposte
positive ai ragazzi in età compresa tra i 15 e i 18 anni, che non sono in
possesso di tale titolo o di un titolo equivalente, vanno previste azioni
organiche e di sistema, tenendo conto della flessibilità necessaria a
corrispondere alle diverse situazioni degli utenti.
Un’importante risorsa per
l’integrazione dei ragazzi stranieri è quella rappresentata dai Centri
Territoriali Permanenti (O.M. n. 455/97). In particolare, la collaborazione dei
CTP con gli organismi di istruzione e formazione professionale, si colloca nel
quadro di esperienze già realizzate in molte realtà del territorio e può trovare
opportunità di ampliamento e diffusione tramite apposite convenzioni da siglare
tra CTP e centri di istruzione e formazione.
Si auspicano altresì azioni contro la
dispersione da parte delle scuole secondarie di I grado in rete con le scuole
secondarie di II grado per definire piani di studio personalizzati finalizzati
anche al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di I grado. E’
possibile, ad esempio, da parte di un Istituto di II grado accogliere giovani
stranieri che, per età e in possesso di almeno 9 anni di scolarità, hanno
diritto di frequentare tale corso di studi, attivando, però contestualmente, un
percorso atto a far loro acquisire anche il titolo di scuola secondaria di I
grado spendibile nell’inserimento culturale e sociale.
4. L’insegnamento dell’italiano
e altri apprendimenti linguistici
Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli
alunni stranieri è quello di promuovere l’acquisizione di una buona competenza
nell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per
assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione
sociale.
Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si
devono confrontare con due diverse
strumentalità linguistiche:
·
la lingua italiana del contesto
concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la lingua per
comunicare)
·
la lingua italiana specifica,
necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare l’apprendimento
delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello
studio).
La lingua per comunicare può essere appresa in un arco
di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla
lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente
extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono
essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze
specifiche. Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella
quotidianità dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri,
con attività di laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per
l’insegnamento intensivo dell’italiano.
L’apprendimento
e lo sviluppo della lingua italiana come seconda lingua deve essere al centro
dell’azione didattica Occorre, quindi, che tutti gli insegnanti della classe,
di qualsivoglia disciplina, siano coinvolti (vedi Progetto pilota del MIUR,
Direzione generale del personale della scuola, in collaborazione con 21
Università: “Azione italiano L2: Lingua di contatto, lingua di culture”).
E’ necessaria, pertanto, una programmazione mirata sui
bisogni reali e sul monitoraggio dei progressi di apprendimento nella lingua
italiana, acquisita via via dall’alunno straniero.
Nella fase iniziale ci si può valere di strumenti e
figure di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, carte
geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc.)
promuovendo la capacità dell’alunno di sviluppare la lingua per comunicare.
Una volta
superata questa fase, va prestata particolare attenzione all’apprendimento
della lingua per lo studio perché
rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie
discipline.
In una prospettiva di globalizzazione, il
plurilinguismo europeo può rispondere alle esigenze anche dei ragazzi
immigrati. E’ necessario, tuttavia, che lo studente straniero che sia impegnato
nelle prime fasi dello studio dell’italiano venga introdotto con equilibrata
successione all’apprendimento di altre lingue.
Per quanto riguarda le altre lingue originarie,
importante risorsa per lo sviluppo cognitivo e affettivo, è necessario assumere,
per una loro valorizzazione, un’ottica policentrica che coinvolga sia le
famiglie che le agenzie pubbliche e di privato sociale presenti sul territorio.
5. L’Orientamento
Le istituzioni scolastiche devono assicurare anche agli studenti stranieri
un percorso orientativo completo e continuativo affinché possano provvedere in
modo adeguato alle proprie scelte scolastiche e lavorative. Tale processo deve
avere inizio nella scuola secondaria di primo grado, con il coinvolgimento
delle famiglie e la produzione di materiale informativo in una pluralità di
lingue, con una particolare cura nella spiegazione dei processi di riforma in
atto nel sistema dell’istruzione e della formazione.
Obiettivo di tali pratiche
orientative è anche il contenimento del rischio di dispersione o abbandono
scolastico degli studenti.
In relazione a questi obiettivi
risultano importanti le anagrafi scolastiche che permettono di tenere in
osservazione i percorsi e di adottare le opportune strategie di
accompagnamento.
6. I mediatori
linguistici e culturali
La richiesta di mediatori
linguistici e culturali in ambito educativo e scolastico si accompagna
all’aumento della presenza di allievi stranieri. Nelle scuole che hanno una
presenza consolidata di alunni stranieri e che utilizzano il mediatore, si è
cercato di definire con maggior precisione i compiti di questa figura
professionale, intesa quale supporto al ruolo educativo della scuola.
A partire dalle esperienze
consolidate, si possono individuare i seguenti quattro ambiti di intervento. Il
mediatore può collaborare in:
·
compiti di accoglienza,
tutoraggio e facilitazione nei confronti degli allievi neo arrivati e delle
loro famiglie;
·
compiti di mediazione nei
confronti degli insegnanti; fornisce loro informazioni sulla scuola nei paesi
di origine, sulle competenze, la storia scolastica e personale del singolo
alunno;
·
compiti di interpretariato e
traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) nei confronti delle
famiglie e di assistenza e mediazione negli incontri dei docenti con i
genitori, soprattutto nei casi di particolare problematicità;
·
compiti relativi a proposte e
a percorsi didattici di educazione interculturale, condotti nelle diverse
classi, che prevedono momenti di conoscenza e valorizzazione dei Paesi, delle
culture e delle lingue d’origine.
Dal punto di vista della normativa, le leggi
sull’immigrazione (Legge n. 40 del 6 marzo 1998 e n. 189 del 30 luglio 2002)
fanno esplicitamente riferimento a questa figura professionale: “lo Stato, le
Regioni, le Province e i Comuni nell’ambito delle proprie competenze
favoriscono la realizzazione di convenzioni con associazioni per l’impiego,
all’interno delle proprie strutture, di stranieri titolari di carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a due anni, in
qualità di mediatori interculturali, al fine di agevolare i rapporti tra le
singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici,
nazionali, linguistici e religiosi” (Legge n. 40/98, art. 40, comma 1). L’art.
36 della stessa legge indica, inoltre, la necessità di stabilire “i criteri e
le modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con
l’ausilio di mediatori culturali qualificati” e, ove possibile, delle famiglie
stesse.
Resta fermo che la funzione di mediazione, nel suo
insieme, è compito generale e prioritario della scuola stessa, quale
istituzione preposta alla formazione culturale della totalità degli allievi nel
contesto di territorio.
7. La formazione del personale della scuola
L’educazione interculturale non è una disciplina
aggiuntiva, ma una dimensione trasversale, uno sfondo che accomuna tutti gli
insegnanti e gli operatori scolastici. Il pluralismo culturale e la complessità
del nostro tempo richiedono necessariamente una continua crescita professionale
di tutto il personale della scuola. Diventa, quindi, prioritario il tema della
formazione, iniziale e in servizio, e della formazione universitaria dei
docenti.
La Direttiva ministeriale n. 45 del 4 aprile 2005,
concernente l’individuazione degli obiettivi formativi prioritari per l’anno
scolastico 2005/2006, all’art. 3 prevede interventi formativi per
l’integrazione degli alunni stranieri.
Un ambito di particolare rilevanza per lo sviluppo
professionale dei docenti è relativo alla didattica dell’italiano lingua
seconda. Come accennato nel paragrafo 4, il MIUR sta sviluppando un progetto
nazionale di formazione di docenti esperti mediante il sistema dell’e-learning
integrato. I percorsi, i materiali e le competenze così formati potranno presto
costituire supporto a future iniziative di diffusione della formazione.
Modelli e metodi per la qualificazione dei docenti
nell’insegnamento dell’Italiano L2 sono stati esperiti nel corso degli anni in
diverse realtà e potranno costituire un’utile risorsa per scambi didattici e
laboratori di ricerca-azione da realizzare preferibilmente in reti di scuole.
Per quanto
attiene la formazione in servizio del personale della scuola, anche del
personale amministrativo che per primo entra in contatto con le famiglie, saranno
indispensabili collegamenti con il territorio e con le opportunità offerte
anche dalle Università.
8.
La valutazione
La valutazione degli alunni
stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone
diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di
certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di
apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con
cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della
valutazione degli stessi.
Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad
oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato.
Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la
funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via
via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali
esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei
processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni
e delle famiglie al processo di apprendimento. L’art. 4 del DPR n. 275/1999,
relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle
stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione
degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa
nazionale”.
Il riferimento più congruo a questo
tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che
così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di
competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei
programmi di insegnamento …”. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne
consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni
comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli
orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che
sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed
educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio
personalizzati” e con le finalità del
“Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della
scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla
valutazione.
Per il
consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso
dell’anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono
interventi di educazione linguistica e
di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto
possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le
caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali
acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa
rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso
dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e
l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In
particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe
all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una
pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo
dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo
vengono rafforzati il ruolo e la
responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella
valutazione degli alunni.
9. Libri di testo, biblioteche, materiali didattici
Da qualche anno alcune scuole hanno adottato libri di testo e libri di
narrativa per bambini e ragazzi incentrati sui temi del pluralismo culturale e
dell’intercultura ed hanno organizzato scaffali multiculturali all’interno
delle biblioteche scolastiche. Questa tendenza sta comportando un crescente
interesse dell’editoria specializzata. Strumenti preziosi possono essere i
libri in lingua originale, bilingui o plurilingui, i testi facilitati, gli
strumenti per l’avviamento ai testi e i dizionari nelle diverse lingue, i video
e i cd rom multimediali sulle diverse lingue e culture prodotti dall’editoria,
dalle stesse istituzioni scolastiche e dalle associazioni degli immigrati, le
autobiografie degli immigrati e degli emigrati italiani. Diventa strategico da
parte delle scuole potenziare le biblioteche scolastiche nella dimensione
multilingue e pluriculturale, anche in collaborazione con i servizi multiculturali
delle biblioteche pubbliche, con i centri interculturali e di documentazione e
con le associazioni di immigrati.
Di conseguenza sarà necessario un approccio
pedagogicamente fondato alla conoscenza delle più qualificate espressioni e
conquiste artistiche e scientifiche dei diversi popoli, anche nell’ottica di
una valorizzazione delle civiltà e dei valori umani universali. Questi approcci
e strumenti didattici saranno rivolti alla comunità scolastica e non
esclusivamente agli allievi stranieri.
Il complesso fenomeno migratorio,
che negli ultimi anni ha interessato numerosi Paesi, è stato accompagnato da
una ricca legislazione internazionale e nazionale, finalizzata a realizzare
forme di convivenza e di integrazione.
Di seguito si presentano, in modo
sintetico, i riferimenti legislativi e i documenti più importanti che, negli
ultimi quindici anni, hanno gradualmente definito il tema dell’educazione
interculturale.
Di fronte all’emergenza del fenomeno migratorio, l’educazione
interculturale è individuata inizialmente come risposta ai problemi degli
alunni stranieri/immigrati: in particolare, l’apprendimento della lingua
italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d’origine (v. C.M.
8/9/1989, n. 301, “Inserimento degli alunni stranieri nella scuola
dell’obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l’esercizio del
diritto allo studio”).
In seguito si afferma il principio
del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli
alunni stranieri/immigrati, in funzione del reciproco arricchimento (v. C.M.
22/7/1990, n. 205, “La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri. L’educazione
interculturale”). In questa Circolare si
introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale.
Si individua nell’educazione
interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del
razzismo e di ogni forma di intolleranza (v. pronuncia del Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione del 24/3/1993, “Razzismo e antisemitismo oggi: il
ruolo della scuola”).
Sempre il Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione nella pronuncia del 15/6/1993, “La tutela delle minoranze
linguistiche” considera le “nuove minoranze” di immigrati e le minoranze storiche di cittadini a livello
regionale e locale.
Nel contesto europeo, la dimensione
interculturale dell’insegnamento viene sviluppata nel trattato di Maastricht e
in altri documenti della Comunità Europea e del Consiglio d’Europa (v.
documento “Il dialogo interculturale e la convivenza democratica”, diffuso con
C.M. 2/3/1994, n. 73).
Sempre nella stessa C.M.
2/3/1994 si segnala l’importanza di
progettualità efficaci in termini
di strategie, risorse, insegnamenti
disciplinari e interdisciplinari e di una cultura di rete tra scuole e
territorio.
Infine nella stessa C.M. si
descrive la società globale, in quanto società umana ravvicinata e interagente,
come “società multiculturale” e si colloca la dimensione mondiale
dell’insegnamento nel quadro dell’educazione interculturale. Così è utile
richiamare la sottolineatura, contenuta nella legge sull’immigrazione n. 40 del
6 marzo 1998, art. 36, sul valore formativo delle differenze linguistiche e
culturali: “Nell’esercizio dell’autonomia
didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli
alunni, progetti interculturali di ampliamento dell’offerta formativa,
finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla
promozione di iniziative di accoglienza e di scambio”.
Il Decreto Legislativo del 25
luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”, riunisce e coordina le varie disposizioni
attualmente in vigore in materia, con la stessa Legge n. 40/98, ponendo, anche
in questo caso, particolare attenzione sugli aspetti organizzativi della
scuola, sull’insegnamento dell’italiano come seconda lingua, sul mantenimento
della lingua e cultura di origine, sulla formazione dei docenti e
sull’integrazione sociale. Tali principi, unitamente al diritto all’istruzione,
sono garantiti nei confronti dei minori stranieri indipendentemente dalla loro
posizione giuridica, così come espressamente previsto dal Decreto del
Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti le disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”.
La legge 30 luglio 2002, n.182,
cosiddetta Bossi-Fini, non ha modificato le procedure di iscrizione degli
alunni stranieri a scuola.
La C.M. n. 155/2001 è finalizzata
al sostegno del personale impegnato nelle scuole a forte processo immigratorio;
la C.M. n. 160/2001 è finalizzata all’attivazione dei corsi di lingua per
cittadini extracomunitari, adulti e minori.
Nel C.C.N.L. del comparto scuola
2002/2005 (art. 9), sono previste misure incentivanti per progetti relativi
alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione
scolastica, già attivate a seguito delle Circolari ministeriali n. 40 del 6
aprile 2004, n. 41 del 24 marzo 2005 e n. 91 del 21 dicembre 2005.
Nota di approfondimento
·
Eurydice, L’integrazione
scolastica dei bambini immigrati in Europa, Bruxelles, 2004 (www.indire.it, in “Pubblicazioni rete Eurydice”)
·
M.I.U.R., Indagine sugli esiti
degli alunni con cittadinanza non italiana, anno scolastico 2003/04, Roma 2005
(www.istruzione.it , in “Pubblicazioni”)
·
M.I.U.R., Indagine sugli
alunni con cittadinanza non italiana, anno scolastico 2004/05, Roma 2005
(www.istruzione.it , in “Pubblicazioni”)
·
I.S.MU (Iniziative e studi sulla multietnicità), Ricerca sulla
condizione dei minori stranieri in Italia (www.ismu.org), 2004 (Ricerca
commissionata dal MIUR).
·
Protocollo d’Intesa MIUR -
Opera Nomadi - stipulato il 22 giugno 2005 (www.istruzione.it,
in “Le azioni delle Direzioni Generali del Ministero - studenti”).